DECRETO 25 settembre 2017 - Estensione della sperimentazione e avvio a regime, per le aziende sanitarie ed ospedaliere, delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+). (17A06647)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse;

Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;

Visto il comma 6-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite...

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