DECRETO 25 maggio 2015 - Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti. (15A04272)

IL PRESIDENTE del Consiglio di Stato Visto l'art. 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui dispone che le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010;

Ravvisata la necessita' di emanare tale decreto;

Sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti;

Decreta: 1. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all'art. 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in conformita' alle specifiche indicate al numero 12. 3. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 10 pagine. 4. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di 10 pagine. 5. L'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo di 10 pagine. 6. La dimensione dell'atto di motivi aggiunti e' autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede. 7. Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare: -...

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