DECRETO 25 febbraio 2016 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. (16A02762)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva n. 1991/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, l'art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che disciplina l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva delle «materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attivita' agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana»;

Visto l'art. 2, paragrafo 2, lettera b), della citata direttiva n. 2008/98/CE, che esclude dal campo di applicazione della direttiva, qualora contemplati da altra normativa comunitaria, i «sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o compostaggio»;

Visto il considerando n. 12 del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, secondo cui «nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione, i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del presente regolamento, nonche' alle misure di tutela ambientale di cui alla direttiva 2008/98/CE» e che tale conformita' si deve intendere riferita anche alle misure di tutela da rispettare per sottoporre un residuo di produzione al regime dei sottoprodotti;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali del 13 settembre 1999, recante «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1999, 248;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999, recante «Approvazione del codice di buona pratica agricola», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1999, n. 102;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare i Titoli III e IV della Parte Terza recante la «Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi» e la Parte Quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti...

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