DECRETO 25 febbraio 2016 - Modalita' di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative. (16A02786)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, dagli articoli 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

Visto l'art. 29, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 7 dello stesso articolo concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative;

Visto l'art. 9, comma 16-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013, n. 196, con il quale e' disposto l'ampliamento al periodo d'imposta 2016 della durata dei citati incentivi fiscali;

Visto l'art. 4, comma 11, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, con il quale e' stato modificato uno dei requisiti richiesti dall'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, affinche' l'impresa possa qualificarsi start-up innovativa e, cioe', essere residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

Visto l'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, con il quale e' stato esteso a sessanta mesi dalla data di costituzione l'arco temporale richiesto dall'art. 25, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, entro il quale una societa' e' considerata start-up innovativa, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal medesimo art. 25;

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