DECRETO 25 agosto 2020 - Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2020, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia. (20A04708)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2018;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che per gli stessi fabbricati proroga l'esenzione IMU e TASI fino all'anno d'imposta 2020;

Visti i precedenti decreti del 2 marzo e 21 dicembre 2018 e del 4 aprile 2019, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2018, n. 5 del 7 gennaio 2019 e n. 84 del 9 aprile 2019, con i quali sono stati disposti i rimborsi ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferiti, rispettivamente, al secondo semestre 2017, all'anno 2018 e all'anno 2019, derivanti dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l'IMU e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU, di cui al comma 738 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, e' stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito...

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