DECRETO 24 ottobre 2014, n. 181 - Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza. (14G00194)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679, recante «Capitolato generale d'oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali interessanti il vestiario, i mobili e il casermaggio della Guardia di finanza»;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277, concernente «Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», e, in particolare, l'articolo 7, il quale prevede che la Guardia di finanza puo' formulare propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti, nel rispetto del predetto Codice e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE» e, in particolare, l'articolo 16 e seguenti, recanti la disciplina delle procedure di scelta dei contraenti;

Considerata la necessita' di adottare un nuovo Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza che tenga conto delle modifiche operate dal «Codice dei contratti pubblici» e dal relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7116 del 25 luglio 2014;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d'oneri si applicano alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi, acquisite a livello sia centrale che periferico, occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' il Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per...

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