DECRETO 24 gennaio 2017 - Riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. (17A01644)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» e che il Fondo stesso e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo per il perseguimento di specifiche finalita', tra le quali quella, individuata dalla lettera a) dello stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il comma 3 del precitato art. 23, il quale prevede che, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e che stabilisce che le misure del predetto Fondo sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede: al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del citato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie;

al comma 3, che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 per cento;

al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, nonche' le modalita' di...

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