DECRETO 24 dicembre 2019 - Approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche. (19A08142)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivita';

Visti i commi 1 e 2, dell'art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita';

Visti i commi da 54 a 89, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario agevolato;

Visto l'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni;

Visto il comma 2, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati;

Visto il comma 3, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale;

Visto il comma 8, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'istituzione di una commissione di esperti che e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto l'art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 24, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che gli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 29, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 7, del decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo di imposta 2018;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019, concernente l'approvazione del programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilita' fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019, concernente l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio e 9 agosto 2019 di approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 24 ottobre e 5 dicembre 2019;

Decreta: Art. 1 Approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Sono approvati, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attivita' professionali di seguito elencati: 1) ISA BD02U - applicabile alle attivita' di: produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, codice attivita' 10.73.00;

produzione di piatti pronti a base di pasta, codice attivita' 10.85.05;

2) ISA BD05U - applicabile alle attivita' di: produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attivita' dei mattatoi), codice attivita' 10.11.00;

produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attivita' dei mattatoi), codice attivita' 10.12.00;

produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili), codice attivita' 10.13.00;

produzione di piatti pronti a base di carne e pollame, codice attivita' 10.85.01;

produzione di estratti e succhi di carne, codice attivita' 10.89.01;

3) ISA BD08U - applicabile alle attivita' di: fabbricazione di calzature, codice attivita' 15.20.10;

fabbricazione di parti in cuoio per calzature, codice attivita' 15.20.20;

fabbricazione di parti in legno per calzature, codice attivita' 16.29.11;

fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature, codice attivita' 22.19.01;

fabbricazione di parti in plastica per calzature, codice attivita' 22.29.01;

4) ISA BD11U - applicabile alle attivita' di: produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria, codice attivita' 10.41.10;

produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria, codice attivita' 10.41.20;

5) ISA BD12U - applicabile alle attivita' di: produzione di prodotti di panetteria freschi, codice attivita' 10.71.10;

commercio al dettaglio di pane, codice attivita' 47.24.10;

6) ISA BD14U - applicabile alle attivita' di: preparazione e filatura di fibre tessili, codice di attivita' 13.10.00;

tessitura, codice attivita' 13.20.00;

fabbricazione di tessuti a maglia, codice attivita' 13.91.00;

fabbricazione di tappeti e moquette, codice attivita' 13.93.00;

7) ISA BD15U - applicabile alle attivita' di: trattamento igienico del latte, codice attivita' 10.51.10;

produzione dei derivati del latte, codice attivita' 10.51.20;

8) ISA BD17U - applicabile alle attivita' di: fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a., codice attivita' 22.19.09;

fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attivita' 22.21.00;

fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attivita' 22.22.00;

fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera), codice attivita' 22.23.01;

fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in plastica per l'edilizia, codice attivita' 22.23.02;

fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia, codice attivita' 22.23.09;

fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica, codice attivita' 22.29.02;

fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a., codice attivita' 22.29.09;

fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio, codice attivita' 27.33.09;

fabbricazione di scope e spazzole, codice attivita' 32.91.00;

fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale, codice attivita' 32.99.12;

riparazione di prodotti in gomma, codice attivita' 33.19.02;

9) ISA BD23U - applicabile all'attivita' di: laboratori di corniciai, codice attivita' 16.29.40;

10) ISA BD27U - applicabile all'attivita' di: fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione, codice attivita' 15.12.01;

fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria, codice attivita' 15.12.09;

11) ISA BD28U - applicabile alle attivita' di: fabbricazione di vetro piano, codice attivita' 23.11.00;

lavorazione e trasformazione del vetro piano, codice attivita' 23.12.00;

fabbricazione di vetro cavo, codice attivita' 23.13.00;

fabbricazione di fibre di vetro, codice attivita' 23.14.00;

fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT