DECRETO 24 dicembre 2019 - Modifica del decreto 10 maggio 2019, recante: «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attivita' esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi». (19A08139)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale prevede che specifici strumenti tecnologici possono essere utilizzati anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale inserisce le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri tra le operazioni di commercio al minuto e attivita' assimilate, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali la certificazione dei corrispettivi deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che, nel prevedere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, ha rimesso a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di esoneri dagli adempimenti;

Visto l'art. 2, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il quale ha disposto che, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127...

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