DECRETO 23 gennaio 2017 - Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio. (17A01111)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, ed in particolare l'art. 61 comma 3 che prevede l'emanazione di disposizioni concernenti la dotazione di attrezzature e scorte necessarie a contenere, rimuovere o rendere innocue le sostanze inquinanti in caso di scarichi accidentali di sostanze inquinanti in mare;

Visto il decreto 20 maggio 1982 del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato recante «Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare», che definisce le necessarie dotazioni di attrezzature e scorte che devono essere presenti in appositi depositi in terraferma, sulle piattaforme di perforazione e produzione e sulle relative navi appoggio;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 10 con la quale «sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la Difesa del mare del Ministero dell'ambiente dell'11 dicembre 1997 «Approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare» che ha previsto una standardizzazione delle procedure di «autorizzazione all'uso» di prodotti disinquinanti, gia' richiamati nel sopra citato decreto 20 maggio 1982, attraverso specifica regolamentazione ed abrogato dall'art. 8 del decreto direttoriale 25 febbraio 2011;

Visti i decreti del direttore generale per la Protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che regolano le procedure per l'applicabilita' ovvero per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi e, in particolare: a) il decreto direttoriale 31 marzo 2009 «Impiegabilita' in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi»...

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