DECRETO 22 settembre 2020, n. 188 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (21G00011)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma 3, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Visto il regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013

Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264

Considerato che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati in ragione del fatto che gli stessi risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che la carta e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2020

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. 8795 del 21 maggio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione) con nota prot. 37451 del 22 maggio 2020

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia ai sensi

    dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

    il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli

    estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

    dell'Unione europea (GUUE).

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della

    legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

    1988, n. 214, S.O.:

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

    regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

    autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

    materie di competenza di piu' Ministri, possono essere

    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

    del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    (Omissis).

    .

    - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, del

    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in

    materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:

    Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).-

    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato

    sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il

    riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare

    nel rispetto delle seguenti condizioni:

    a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere

    utilizzati per scopi specifici

    b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza

    od oggetto

    c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti

    tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e

    gli standard esistenti applicabili ai prodotti

    d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non

    portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o

    sulla salute umana.

    2. L'operazione di recupero puo' consistere

    semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se

    soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette

    condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in

    conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria

    ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso

    per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'

    decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del

    territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

    della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se

    necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e

    tengono conto di tutti i possibili effetti negativi

    sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

    3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi

    del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,

    209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda

    del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di

    recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o

    rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo

    6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

    europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base

    di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi

    procedimenti autorizzatori, che includono:

    a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai

    fini dell'operazione di recupero

    b) processi e tecniche di trattamento consentiti

    c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'

    cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di

    recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,

    compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se

    necessario

    d) requisiti affinche' i sistemi di gestione

    dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione

    della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della

    qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del

    caso

    e) un requisito relativo alla dichiarazione di

    conformita'.

    In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del

    comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure

    semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni

    di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio

    1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla

    Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai

    regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e

    della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17

    novembre 2005, n. 269.

    3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle

    autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i

    nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o

    rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi

    al soggetto istante.

    3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione

    dell'ambiente territorialmente competente delegata dal

    predetto Istituto, controlla a campione, sentita

    l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in

    contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'

    delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi

    compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le

    sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori

    rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,

    redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.

    Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta

    giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia

    regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica

    entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero

    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al

    fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e

    l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul

    territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,

    e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

    3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma

    3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

    territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi,

    adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato

    recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella

    relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette

    all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un

    procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da

    parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al

    presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento,

    la revoca dell'autorizzazione e dando...

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