DECRETO 22 settembre 2020, n. 168 - Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare. (20G00189)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/3 6/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania

Visto, in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorita' competente sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11

Visti, inoltre, l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale e gli articoli 22 e 23 del citato decreto, in materia di prova attitudinale o tirocinio di adattamento

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

Visto il decreto legislativo del 28 gennaio 2016, n. 15, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento

(UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(«Regolamento IMI»):

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche europee in data 26 settembre 2019

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in data 7 luglio 2020

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

    NOTE

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

    il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di

    legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della

    legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina

    dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

    del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.:

    Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

    regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

    autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

    materie di competenza di piu' ministri, possono essere

    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

    del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    4. - 4-ter. (Omissis).

    .

    - Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24

    del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante

    Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al

    riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'

    della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate

    direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito

    dell'adesione di Bulgaria e Romania, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, S.O.:

    Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del

    riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II

    e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le

    dichiarazioni e a prendere le decisioni:

    a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -

    Ufficio per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano

    il settore sportivo e per quelle esercitate con la

    qualifica di professionista sportivo, ad accezione di

    quelle di cui alla lettera l-septies), nonche' per le

    professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6

    b)

    c) il Ministero titolare della vigilanza per le

    professioni che necessitano, per il loro esercizio,

    dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o

    elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e

    l-sexies)

    d) la Presidenza del Consiglio dei ministri -

    Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni

    svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica

    amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)

    e g)

    e) il Ministero della salute, per le professioni

    sanitarie

    f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

    della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia,

    primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore

    e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario

    della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le

    professioni di architetto, pianificatore territoriale,

    paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed

    ambientali, architetto junior e pianificatore junior

    g)

    h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

    della ricerca per ogni altro caso relativamente a

    professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in

    possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19,

    comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla

    lettera c)

    i) il Ministero dei beni e delle attivita'

    culturali e del turismo per le attivita' afferenti al

    settore del restauro e della manutenzione dei beni

    culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9

    dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

    n. 42, e successive modificazioni nonche' per le attivita'

    che riguardano il settore turistico

    l) il Ministero del lavoro e delle politiche

    sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che

    possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di

    qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1,

    lettere a), b) e c) nonche' per la professione di

    consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla

    conduzione di impianti termici e di generatori di vapore

    l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per

    la professione di consulente in proprieta' industriale e

    per quella di agente immobiliare

    l-ter) il Ministero delle politiche agricole

    alimentari e forestali per le professioni di allenatore,

    fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di

    carcasse suine e classificatore di carcasse bovine

    l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei

    trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola,

    istruttore di autoscuola e assistente bagnante

    l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le

    professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e

    della sicurezza, nonche' per le professioni di

    investigatore privato, titolare di istituto di

    investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza

    in ambito sportivo

    l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

    per la professione di spedizioniere doganale/doganalista

    l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,

    per le professioni di maestro di scherma, allenatore,

    preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente

    sportivo e ufficiale di gara

    m) le regioni a statuto speciale e le Province

    autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le

    quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei

    rispettivi statuti.

    2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,

    le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

    individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle

    domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

    2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,

    ciascuna per le professioni di propria competenza, sono

    altresi' autorita' competenti responsabili della gestione

    delle domande di tessera professionale europea di cui agli

    articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida

    alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del

    Consiglio dei ministri e', inoltre, autorita' competente

    incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera

    professionale europea qualora vi siano piu' autorita'

    regionali competenti, cosi' come previsto dall'art. 2 del

    regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della

    Commissione del 24 giugno 2015.

    3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle

    domande di riconoscimento provvedono:

    a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -

    Ufficio per lo sport...

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