DECRETO 22 settembre 2016 - Autorizzazione della riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla Societa' Acquedotto Lucano s.p.a., partecipata dalla Regione Basilicata e da comuni della Provincia di Potenza e Matera, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato. (16A07195)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che puo' essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la societa' Equitalia s.p.a., nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate;

Visto l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale, da ultimo, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2016 del termine previsto dalla lettera gg-ter) del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e...

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