DECRETO 22 settembre 2016 - Certificazione di bilancio di previsione per l'anno 2016 delle amministrazioni provinciali, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane e unioni di comuni. (16A07002)

IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalita' della certificazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 1° marzo 2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, da parte degli enti locali, e' stato ulteriormente differito dal 30 marzo al 30 aprile 2016, con eccezione delle citta' metropolitane e delle province, per le quali il termine e' stato differito al 31 luglio 2016;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68, concernenti, rispettivamente, disposizioni in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni, province e citta' metropolitane;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del citato decreto legislativo n. 118, a decorrere dal 2016 gli enti territoriali adottano i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visti i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti dal citato art. 11, allegati al predetto decreto legislativo n. 118, come modificati ed integrati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11, ed in particolare l'allegato n. 9 concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario;

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