DECRETO 22 novembre 2019 - Liquidazione coatta amministrativa della «Metalcoop societa' cooperativa in liquidazione», in Gambettola e nomina del commissario liquidatore. (19A07654)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ex art 2545-octiesdecies del codice civile nei confronti della societa' cooperativa «Metalcoop societa' cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 41.416,00, si riscontra una massa debitoria di euro 78.829,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 51.463,00;

Considerato che il grado di insolvenza e' rilevabile, altresi', dal mancato pagamento di mensilita' stipendiali, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, nonche' dalla disgregazione della compagine sociale a seguito di una vicenda giudiziaria che vede alcuni soci coinvolti in processi penali per vari reati attinenti l'attivita' svolta;

Considerato che in data 16 novembre 2018 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere...

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