DECRETO 22 giugno 2016 - Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base». (16A06148)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, concernente «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»;

Visti il titolo di educatore professionale animatore conseguito a positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto;

i titoli di Operatore sociale - Educatore specializzato, Educatore professionale in servizio e di Educatore professionale psicomotricista conseguiti a positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia;

i titoli di educatore professionale conseguiti a positivo compimento di corsi triennali di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte;

i titoli di educatore professionale conseguiti a positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Visti i titoli di educatore...

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