DECRETO 22 aprile 2015 - Costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali e diritti reali immobiliari, nonche' conferire o trasferire anche il patrimonio immobiliare delle Universita' statali. (15A03549)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 8-ter dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato o diritti reali immobiliari, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresi', le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;

Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani";

Considerato che, per promuovere la costituzione dei Fondi di cui al citato comma 8 -ter dell'art. 33...

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