DECRETO 21 settembre 2015 - Attuazione del comma 3-bis dell'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). (15A07451)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, concernente «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis»;

Visto, in particolare l'articolo 7, comma 1, della predetta legge n. 161 del 2014, con il quale e' stato introdotto il comma 3-bis nell'ambito dell'articolo 24 del citato TUIR al fine di estendere il medesimo regime di determinazione dell'imposta dovuta dai soggetti residenti in Italia ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto e che lo stesso non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza;

Visto l'ultimo periodo del medesimo comma 3-bis dell'articolo 24 del citato TUIR, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a definire le disposizioni di attuazione del comma 3-bis medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto l'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 15-quater, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in base al quale ai soggetti non residenti spettano, per gli anni dal 2007 al 2014, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di...

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