DECRETO 21 ottobre 2020 - Modalita' di versamento unificato, per le annualita' 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa. (20A05962)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce la tassa sui rifiuti
Visto l'art. 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013, il quale stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio nonche' il successivo comma 668 il quale dispone che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della tassa sui rifiuti
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Visto il comma 2 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale stabilisce che il tributo e' commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed e' dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo
Visto il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che il tributo e' liquidato dai comuni unitamente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni e che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia e della citta' metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi
Visto il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che vengano previste le modalita' per l'interscambio tra enti locali di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo, riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, e' versato direttamente alla Tesoreria della provincia o della citta' metropolitana
Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale stabilisce che, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia
Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche' i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta...
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