DECRETO 21 ottobre 2019 - Individuazione dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza. (19A07621)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonche' per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'art. 3 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che: al primo periodo, prevede che le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

  1. qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

  2. nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis;

al secondo periodo, stabilisce che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione...

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