DECRETO 21 marzo 2016 - Concessione di anticipazioni, fino all'importo complessivo di 40 milioni di euro, per l'anno 2015, a favore degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (16A03472)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede, nell'anno 2015, l'attribuzione, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso risultano commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di diciotto mesi, di un'anticipazione di liquidita', fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Visto il successivo comma 2, del predetto art. 6 in base al quale l'anticipazione di liquidita' in esame e' concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto, con le modalita' fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i quindici giorni successivi;

Visto che la normativa sopra richiamata prevede che qualora le istanze contengano richieste di liquidita' superiori al limite di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidita' siano concesse in misura proporzionale alle predette istanze;

Visto il comma 3, primo periodo, del predetto art. 6, il quale stabilisce che la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi;

Visto il comma 3, terzo periodo, del citato art. 6, il quale dispone che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del Tesoro da emanare e pubblicare sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 3, quarto periodo, del richiamato art. 6, secondo cui, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero...

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