DECRETO 21 giugno 2019 - Modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017, recante le modalita' di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese. (19A05673)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a quattrocentonovantanove da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

Visto lo stesso art. 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede, altresi', che le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale...

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