DECRETO 21 agosto 2019, n. 127 - Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00133)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove e' previsto che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, nonche' nelle strutture destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare, l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove e' previsto, al comma 1-bis, che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni e, al comma 3, che le attribuzioni dei predetti servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori restino ferme fino al riordino delle competenze in tema di vigilanza nella materia e siano svolte anche nelle aree riservate o operative e in quelle che presentano analoghe esigenze, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 6, comma l, lettera z);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l'articolo 112, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e, in particolare, l'articolo 12-bis, che dispone che gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita' del 15 aprile 1997, recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attivita' di vigilanza»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008, recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», concernente l'individuazione delle aree operative riservate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente alle sedi di servizio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ivi comprese le articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che le attivita' del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono contraddistinte dall'immediatezza e dall'urgenza della prestazione, nonche' dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnica professionale, di formazione e addestramento costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario;

Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture del Ministero dell'interno, destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di protezione dei dati attinenti alle attivita' espletate;

Ritenuto opportuno predisporre un unico provvedimento per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 nei luoghi di lavoro e nelle strutture del Ministero dell'interno interessate;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 19 luglio 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, avvenuta con nota n. 9982 del 22 maggio 2019;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione delle disposizioni comuni 1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle strutture di cui al comma 2. 2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81 del 2008», tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, si applicano: a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto indicato nel capo II del presente decreto;

b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco», nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», e nelle aree operative, nonche' nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): «Art. 3 (Campo di applicazione). - (Omissis). 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed...

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