Decreto 2025-08-07. Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale in favore di varie amministrazioni.
| Published date | 19 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 07 Agosto 2025 |
| Section | Serie Generale |
| Gazette Issue | 218 |
| Issuer | Decreti Presidenziali |
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto l'art. 1, comma 823, della citata legge n. 207 del 2024, il
quale dispone che «All'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per le
amministrazioni di cui al primo periodo con piu' di 20 dipendenti in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale
ivi prevista e' pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per
cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo
non si applicano al personale togato delle magistrature e agli
avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno
2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle
unita' cessate nell'anno precedente"»; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»; Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
il quale dispone che «All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A
decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il
decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a
tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da
speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere
prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora
esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia'
autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese
quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non
oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate."»; Ritenuto che, nell'ottica di garantire l'efficacia dell'azione
amministrativa in relazione alla disciplina transitoria introdotta
dal citato art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
ai fini dell'effettivo esercizio delle «facolta' assunzionali (...)
relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da
autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da
speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del
31 dicembre 2024», si debba tener conto della data di pubblicazione
del bando per il reclutamento del personale ovvero della data di
adozione del decreto con cui la Scuola nazionale dell'amministrazione
(SNA) e' autorizzata a bandire il corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale per il reclutamento del personale di
qualifica dirigenziale di seconda fascia nei ruoli amministrativi
delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»; Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici; Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance,
nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter
del medesimo decreto; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173
del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che, ai
fini di assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita'
amministrativa, di migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e
alle imprese e di procedere alla costante e progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia
di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di
cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, con piu' di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31
gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attivita' e
organizzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno
2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione
degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di
attivita' e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a
mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del
medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del
PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui
relativi dati»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle...
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