DECRETO 20 ottobre 2020 - Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto. (20A06780)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri e, in particolare, l'art. 28

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, recante determinazione delle tariffe per l'attivita' ispettiva condotta a bordo delle unita' mercantili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2009

Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe di cui al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, in attuazione di quanto previsto all'art. 28 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle attivita' ispettive svolte dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per le ispezioni previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53:

    1. agli articoli 16 e 17, quando da tali ispezioni deriva un provvedimento di fermo della nave

    2. agli articoli 20 e 24 (allegato IX), per verificare la rispondenza della nave ai pertinenti requisiti delle convenzioni internazionali, a seguito di provvedimento di rifiuto di accesso ai porti.

    Art. 2

    Tariffe

  2. Le spese relative all'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1 sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario.

  3. Le relative tariffe, stabilite negli allegati I e II, sono aggiornate ogni tre anni.

  4. I relativi...

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