DECRETO 20 novembre 2020 - Criteri e modalita' di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalita' di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalita' di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni. (20A06529)

IL DIRETTORE GENERALE

per la tutela della proprieta' industriale

ufficio italiano brevetti e marchi

Visti gli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30 (codice della proprieta' industriale) che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo e il marchio di certificazione

Visto l'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, «Decreto Crescita», convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, per assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualita', un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria, prevedendo uno stanziamento complessivo di euro un milione per anno

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2020, che fissa i criteri e le modalita' di concessione dell'agevolazione per sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione, nonche' i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi

Visto l'art. 6 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020 che individua, al comma 1, l'Unioncamere quale soggetto gestore della misura

Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020 che prevede che gli oneri derivanti dal decreto medesimo, ivi inclusi quelli relativi alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di un milione di euro per ciascun anno

Vista la convenzione stipulata tra questa Direzione generale e Unioncamere il 23 luglio 2020, che prevede la predisposizione di un nuovo bando finalizzato a disciplinare la concessione di agevolazioni per la promozione all'estero dei marchi collettivi e di certificazione da parte delle associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie esistenti, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020

Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2020 di approvazione della predetta convenzione, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2020.

Considerato quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020 che rinvia ad un provvedimento del direttore generale per la tutela della proprieta' industriale - ufficio italiano brevetti e marchi la definizione delle modalita' di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalita' di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

valutata l'opportunita' di istituire una linea di intervento per la valorizzazione e la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, sono definiti i termini di apertura e modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalita' di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni diretti ad attuare la misura di cui all'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse finanziarie previste per l'annualita' 2020.

    Art. 2

    Soggetto gestore

  2. Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione e l'istruttoria delle domande, nonche' l'erogazione delle agevolazioni del presente provvedimento, anche attraverso strutture in house del sistema camerale.

    Art. 3

    Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' delle domande

  3. Sono beneficiari della misura agevolativa di cui all'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, le associazioni rappresentative di categoria - che, in relazione ai marchi collettivi, rispettino i requisiti previsti dall'art. 11 del codice della proprieta' industriale e, in relazione ai marchi di certificazione, rispettino i requisiti previsti dall'art. 11-bis del codice della proprieta' industriale - le quali a far data dal 13 marzo 2020:

    1. abbiano depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione ai sensi dell'art. 11 e 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15

      o

    2. abbiano depositato una domanda di conversione del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

  4. Le associazioni di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti:

    1. avere sede legale in Italia

    2. nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361

    3. non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche

    4. non avere assunto delibere di scioglimento dell'associazione.

  5. L'erogazione dell'agevolazione e' in ogni caso subordinata alle condizioni di cui al successivo art. 9.

    Art. 4

    Oggetto dell'agevolazione e durata del progetto

  6. Oggetto dell'agevolazione e' la realizzazione di un progetto di promozione all'estero di un marchio collettivo o di certificazione, cosi' come definito dalle nuove disposizioni degli articoli 11 e 11-bis del codice della proprieta' industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

  7. Il progetto deve prevedere la realizzazione di una o piu' delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio:

    1. Fiere e saloni internazionali. Rientrano tra tali iniziative anche fiere e saloni internazionali svolti in modalita' «virtuale» su piattaforme digitali

    2. Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali. Rientrano tra tali iniziative anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera

    3. Incontri bilaterali con associazioni estere. Rientrano tra tali iniziative anche incontri che abbiano luogo in Italia o all'estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni

    4. Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero. Rientrano tra tali iniziative anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali

    5. Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line. Rientrano tra tali iniziative anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc.

  8. Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione di cui al successivo art. 8.

  9. Il soggetto beneficiario, in via del tutto eccezionale, puo' chiedere fino a trenta giorni prima della scadenza del progetto, nelle forme descritte al successivo art. 12, una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a due mesi, con istanza motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore.

    Art. 5

    Tipologia delle spese ammissibili

  10. Saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni riferite a titoli di spesa emessi a far data dal 13 marzo 2020.

  11. Le spese ammissibili, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 15 gennaio 2020, in relazione alle iniziative ammissibili sono le seguenti: Iniziativa A - fiere e saloni internazionali

    Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:

    1. quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero. Sono incluse anche tutte le spese per servizi fieristici gestiti in esclusiva dal soggetto organizzatore (assicurazioni, servizi di pulizia e vigilanza, allacciamenti, servizi tecnici, ecc.)

      spese di hostessing

      noleggio di allestimenti per stand (arredi, strutture quali pareti mobili, vetrine...

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