DECRETO 20 novembre 2019, n. 164 - Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria. (19G00167)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'articolo 1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2005;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 427, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che il personale assunto, ai sensi del comma 426, e' soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita' per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni secondo modalita', condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto;

Visto l'articolo 1, comma 428, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che i menzionati Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attivita' di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il personale della ricerca sanitaria, previa verifica requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto previsto dal predetto comma 427;

Visto l'articolo 1, commi 426 e 428, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del predetto personale ha durata di cinque anni con possibilita' di rinnovo per la durata di ulteriori cinque anni e con inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN) a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo contrattuale;

Visto l'articolo 1, comma 430, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui gli Istituti possono utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

Visto l'articolo 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianita' di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, puo' essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il citato decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanita' - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria - stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del predetto CCNL, concernenti l'istituzione dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria»;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 3 del menzionato CCNL, riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali, volte a valorizzare la specificita' delle funzioni e delle attivita' svolte;

Viste le declaratorie dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» di cui all'allegato 1 del citato CCNL;

Considerato altresi' che l'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 205 del 2017, prevede che il rapporto di lavoro del personale della ricerca sanitaria e' disciplinato valorizzando le specificita' delle funzioni e delle attivita' svolte;

Ritenuto che l'inquadramento del personale nel profilo professionale di «ricercatore sanitario» o di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» e' disposto sulla base dei contenuti professionali dei profili definiti nelle declaratorie del predetto CCNL, allegato 1;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota dell'Ufficio legislativo n. 5488 del 24 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 10676 dell'8 novembre 2019;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e individua le condizioni e i criteri per la valutazione annuale del personale di ricerca...

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