DECRETO 20 maggio 2020 - Aggiornamento dei Panieri di riferimento dei CDS di cui all'allegato 1 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze. (20A03037)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 873 final del 10 febbraio 2016, avente ad oggetto lo «Schema di garanzia statale italiano» (case SA 43390 2016/N - Italy) relativo al programma di cartolarizzazione per il sistema bancario italiano avente come sottostante crediti deteriorati, con la quale la Commissione ha concluso che la misura notificata dall'Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia;

Vista la decisione della Commissione europea C (2017/N) 6050 final (case SA 48416) del 6 settembre 2017, relativa al prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018) 5749 final (case SA 51026 2018/N - Italy) del 31 agosto 2018, relativa al secondo prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza;

Vista la decisione della Commissione europea C(2019) 3925 final (case SA 53518) del 27 maggio 2019 relativa al terzo prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa il prolungamento per ventiquattro mesi del predetto schema;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante: «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;

Visto il Capo II, articoli 3 e seguenti del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 concernente la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

Visto il Capo III, articoli 20 e seguenti del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, concernente la garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS), che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la GACS per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, prorogabili per ulteriori dodici mesi, sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al predetto Capo II del decreto-legge n. 18/2016, ed apporta, altresi', modificazioni alla disciplina della Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS) prevista dal medesimo Capo II;

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 18/2016, come modificato dall'art. 21, comma 5 del decreto-legge n. 22/2019, e in particolare: il comma 1, che prevede che ai fini della determinazione del corrispettivo della...

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