DECRETO 20 maggio 2015, n. 106 - Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. (15G00120)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione del gas naturale e il regime di transizione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equita' sociale ed, in particolare, l'articolo 46-bis, comma 1, che stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 - ed, in particolare, l'articolo 17, comma 4, che prevede che il Governo e' tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale ed, in particolare, l'articolo 24 relativo al valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas;

Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;

Visto il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, recante regolamento concernente i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, che prevede, tra le condizioni economiche oggetto di gara, alla lettera e), investimenti di efficienza energetica riguardanti gli usi finali del gas da effettuarsi nell'ambito gestito;

Visto il decreto del 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013 n. 1 - S.O. n. 1, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ed, in particolare, l'articolo 4 sulla distribuzione del gas naturale;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che modifica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e visto l'articolo 1, comma 16-quater del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116, ed, in particolare, l'articolo 30-bis sulla distribuzione del gas naturale;

Ritenuto che nel caso in cui due o piu' ambiti confinanti decidano di effettuare una gara unica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara debba tenere conto delle maggiori complessita', evitando che l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ostacoli il processo di aggregazione volontaria degli ambiti;

Considerato che l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 - con lo scopo di favorire l'indizione delle gare - stabilisce che la stazione appaltante negli ambiti in cui non vi e' il capoluogo di provincia sia nominata a maggioranza qualificata dei comuni appartenenti all'ambito;

Ritenuto necessario rimuovere, in coerenza con la norma di cui sopra, le previsioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, richiedenti l'unanimita' per gli atti operativi successivi alla nomina della stazione appaltante per lo svolgimento della gara d'ambito;

Considerato che i rapporti periodici dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (Autorita') sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica hanno evidenziato nel passato una minore disponibilita' di titoli di efficienza energetica derivati da interventi sugli usi finali del gas naturale e che tale disponibilita' potrebbe diminuire in futuro con l'introduzione del nuovo meccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012;

Ritenuto che sia opportuno, accogliendo anche le segnalazioni delle associazioni di categoria, introdurre la previsione che gli obblighi assunti dal distributore in sede di gara sugli interventi addizionali di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere soddisfatti tramite interventi che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualunque tipologia;

Ritenuto che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) debba provvedere al processo di gestione e certificazione dei risparmi generati dai suddetti progetti, in analogia con quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 per il rispetto degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;

Considerato che ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le tariffe per la distribuzione gas tengono conto anche della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia;

Considerato che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente deve essere conforme a quanto previsto nello stesso decreto, a meno che differenti metodologie di calcolo non siano previste in documenti contrattuali stipulati precedentemente;

Considerato che le valutazioni del valore di rimborso producono effetti solo all'atto della pubblicazione del bando di gara, per cui, per le concessioni in cui non sono previste metodologie differenti in documenti contrattuali stipulati precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, il valore da inserire nel bando di gara deve essere conforme con la versione vigente del regolamento sui criteri di gara alla data di pubblicazione del bando;

Considerato che l'articolo 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, sul valore di rimborso, fa esplicito riferimento, relativamente al calcolo dei contributi pubblici e del degrado dei cespiti, a quanto previsto dalla regolazione tariffaria fino al terzo periodo regolatorio e che avendo l'Autorita' introdotto nel quarto periodo di regolazione modifiche su tali aspetti, le nuove previsioni debbano essere considerate per il calcolo del valore di rimborso relativamente agli anni interessati;

Considerato che in base allo schema di contratto tipo relativo all'attivita' di distribuzione del gas naturale, emesso dall'Autorita' con deliberazione 514/2012/R/GAS del 6 dicembre 2012 ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013 n. 39, il distributore e' responsabile dell'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di investimenti di cui al piano di sviluppo degli impianti, avendo la facolta' di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione materiale di tali interventi;

Considerato che i prezziari provinciali e regionali menzionati nell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, contengono i prezzi base di riferimento per le gare di appalto e non gli effettivi prezzi dei contratti come esito della gara;

Ritenuto opportuno chiarire le previsioni dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per cui, sia nel caso in cui i documenti contrattuali facciano riferimento a uno specifico prezzario provinciale o regionale sia in assenza di un prezzario nella specifica concessione, si utilizza la voce del prezzario provinciale o regionale solo se ritenuta idonea a rappresentare le lavorazioni della costruzione dell'intero impianto di distribuzione gas e con l'obiettivo di valorizzare le effettive lavorazioni in termine di manodopera, materiali e noli, al netto, quindi, dell'eventuale utile di impresa della ditta appaltatrice contenuto in alcune voci dei...

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