DECRETO 20 gennaio 2015 - Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A01729)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, punto 3, della legge n. 296/06;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100, "Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto l'articolo 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha modificato l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche...

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