DECRETO 20 dicembre 2017 - Modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonche' modalita' di accesso da parte dell'AIFA ai dati ivi contenuti. (17A08658)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE Visto il comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale prevede, in particolare che: a decorrere dal 1º gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto obbligo di indicare le informazioni sul codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo;

a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco;

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonche' le modalita' di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

e' fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al medesimo comma 2 dell'art. 29;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute;

Visto l'art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede che l'AIFA sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, concernente la fatturazione elettronica, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, concernente il Sistema di interscambio (SDI);

Visto il medesimo art. 1, comma 210, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica amministrazione, ne' e' possibile procedere al relativo pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;

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