DECRETO 20 dicembre 2017 - Attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del Testo unico del debito pubblico, per l'introduzione delle garanzie bilaterali su operazioni in strumenti derivati. (17A08697)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", ed in particolare l'articolo 3, comma 1-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilita' 2015), ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle inanze stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle disposizioni relative alla garanzia bilaterale con riferimento alle operazioni in strumenti derivati;

Visto l'articolo 5, comma 6 del citato D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilita' 2015), recante la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria, ove si prevede, tra l'altro, che "Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilati non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte...

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