DECRETO 20 aprile 2015, n. 48 - Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (15G00063)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Ministro 30 giugno 2014, n. 105;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 3314 del 16/04/2015. A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per "universita'", gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

  1. per "scuola", la specifica scuola di una specifica universita';

  2. per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  3. per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  4. per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015 n. 68, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;

  5. per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

  6. per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

  7. per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;

  8. per Commissione, la Commissione nazionale giudicatrice di cui all'articolo 4. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).". Il testo della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. Il testo della legge 24 dicembre 1993, n 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Il testo della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. Il testo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250, S.O. Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' stato pubblicato nella gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980 n. 209, S.O. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105 (Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto...

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