DECRETO 20 agosto 2019 - Costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare ai sensi dell'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (19A05858)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (di seguito, l'«art. 33») che ha previsto la costituzione di una societa' di gestione del risparmio per l'istituzione di uno o piu' fondi di investimento immobiliari a cui trasferire o conferire immobili pubblici;

Visto, in particolare, il comma 8-ter del predetto art. 33 che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, consente al Ministro dell'economia e delle finanze di promuovere, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari;

Visto il predetto comma 8-ter, il quale stabilisce altresi' che ai fondi ivi previsti possono conferire beni immobili anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;

Visto il predetto art. 33, comma 7 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge n. 351/2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresi', le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;

Considerate le finalita' dell'art. 33, comma 8-ter, che subordinano la costituzione del fondo e l'alimentazione dello stesso da parte dei soggetti pubblici all'obiettivo di riduzione del debito pubblico, attraverso la dismissione e liquidazione del patrimonio immobiliare e/o mediante la cessione delle quote sul mercato secondo le strutture piu' idonee ed efficienti a tal fine;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani;

Visto il decreto...

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