DECRETO 2 settembre 2019 - Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. (19A06810)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

Visto in particolare l'art. 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonche' definisce le modalita' di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;

Visto l'art. 6, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che in particolare: al comma 1, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni. Stabilisce inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di conservazione dei dati;

al comma 2-bis, prevede che le regioni dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro, delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme nazionali le modalita' di colloquio e di trasmissione delle informazioni in maniera da garantire l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;

al comma 3, stabilisce che l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle sui requisiti per essere convocati presso i centri per l'impiego, e alla profilazione occupazionale;

al comma 4, stabilisce che le piattaforme costituiscono il portale delle comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1, e definisce le informazioni che sono comunicate dai servizi competenti attraverso le piattaforme;

al comma 5 stabilisce che le piattaforme rappresentano altresi' uno strumento utile al...

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