DECRETO 2 settembre 2015 - Annullamento del decreto 12 marzo 2015 nella parte relativa allo scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore della «S.O.S. Persona cooperativa sociale a mutualita' prevalente», in Genova. (15A07005)

IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, c.c.;

Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015 con il quale la societa' cooperativa "S.O.S. Persona cooperativa sociale a mutualita' prevalente" e' stata sciolta per atto dell'Autorita' senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, c.c.;

Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze della revisione effettuata dall'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui la cooperativa S.O.S. persona cooperativa sociale a mutualita' prevalente aderisce, conclusa il 22 febbraio 2012 con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento "in quanto la cooperativa risulta inattiva sin dalla data della sua costituzione, non ha mai presentato bilanci, ne' risulta essere iscritta all'Albo nazionale delle societa' cooperative";

Vista l'istanza di riesame avanzata in data 31 agosto 2015 dal legale rappresentante dell'ente;

Preso atto che, pur non avendo presentato bilanci d'esercizio, successivamente alla conclusione della revisione, la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione e precisamente il 20 febbraio 2014 ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la s.a.s. Lanterna Blu per la gestione di un ristorante - mensa, attualmente operativo;

Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento e' stato adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni dei fatti, non sussistendo - al momento dell'adozione dell'atto - il presupposto della inattivita' dell'ente;

Considerata la sussistenza dell'interesse pubblico, diverso da quello volto al mero ripristino della legalita' violata, a non penalizzare senza giustificati motivi una manifestazione imprenditoriale di rilievo sociale;

Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge relativo alla ragionevolezza del termine di adozione in quanto il presente atto di...

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