DECRETO 2 settembre 2014, n. 166 - Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse. (14G00177)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi;

Visto il regolamento 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

Visto l'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari e, in particolare, l'articolo 6, comma 5-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuate le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;

Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;

Visto il decreto 10 maggio 2007 n. 62, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante il regolamento per l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Sentita la COVIP;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 gennaio 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 6665 del 29 maggio 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

  1. «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

  2. «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

  3. «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

  4. «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

  5. «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelli istituiti all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

  6. «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o societa';

  7. «fondi pensione dotati di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

  8. «fondi pensione privi di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

  9. «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

  10. «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB;

  11. «liquidita'»: gli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilita' ed esatta valutabilita', ivi compresi i depositi bancari a breve;

  12. «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati di cui all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, o altri mercati regolamentati, specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonche' regole in tema di abusi di mercato;

  13. «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»: gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, lettera k) del TUF;

  14. «OICVM»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e delle relative disposizioni di attuazione;

  15. «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF;

  16. «OICR alternativi italiani riservati (FIA italiani riservati)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater) del TUF;

  17. «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quinquies) del TUF;

  18. «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF;

  19. «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF;

  20. «derivati»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF;

  21. «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003 relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali e' pubblicata nella GUUE n. L 235 del 23.9.2003, p.10. La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUUE n. L 145 del 30.4.2004, p.1. La direttiva 2011/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 e' pubblicata nella GUUE n. L 174 del 1.7.2011, p.1. Il regolamento 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 recante sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni e' pubblicata nella GUUE n. L 201, 27.7.2012, p.1. Si riporta il testo vigente dell'art. 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004): "Art. 29-bis. (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali). - 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo. 3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attivita' e ai compiti di vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze...

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