DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122 - Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. (19G00130)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19 aprile 2020, sara' sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti applicabile ai prodotti di consumo quando la pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione non disciplina adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;

Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;

Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce la salute e la sicurezza delle apparecchiature elettriche o elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE e la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010, recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»;

Visto il Regolamento n. 129 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014, recante: «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;

Considerata la necessita' di prevedere le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3;

Esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 5 della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;

Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;

Vista la nota del 30 settembre 2019, con cui lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi' come definite dalla direttiva...

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