DECRETO 2 novembre 2017, n. 192 - Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00213)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante delega al Governo per il recepimento delle succitate direttive europee;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 7;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, recante regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare gli articoli 343 a 356;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi 17 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2017;

Acquisito, in data 4 ottobre 2017, l'accordo dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2017;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione, definizioni 1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) «direttive europee»: direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;

  1. «codice»: codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

  2. «Ministro»: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

  3. «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);

  4. «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

  5. «sede estera»: ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;

  6. «contratti»: contratti di appalto pubblico e contratti di concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 1, comma 7, del codice;

  7. «RUP»: responsabile unico del procedimento;

  8. «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94. - La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/24/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. - La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/25/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. - La legge 28 gennaio 2016, n. 11 (deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2016, n.23. - Il testo dell'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - (Omissis). 7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26.». - Il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392 (Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento...

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