DECRETO 2 novembre 2017 - Riconduzione al regime di contabilita' ordinaria delle gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria. (17A07890)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 44-ter, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017;

Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, la cui lista, unitamente alla data entro la quale e' operata la riconduzione, e' riportata nell'allegato 1 al medesimo decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste...

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