DECRETO 2 marzo 2020 - Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. (20A03118)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare: il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in particolare: l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, che, tra l'altro, al comma 15 prevede che il beneficio sia ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione e che a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 15, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto;

l'art. 5, concernente le modalita' di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, che, tra l'altro, al comma 6 prevede che il beneficio economico sia erogato attraverso la Carta Rdc. In...

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