DECRETO 2 marzo 2018 - Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende dei lagomorfi d'allevamento e di animali di altre specie. (18A02673)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), in base al quale «Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che siano sottoposte a identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina» e, in particolare, l'art. 12, che istituisce presso il Ministero della salute una Banca dati informatizzata nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN);

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e, in particolare, l'art. 18, che prevede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante: «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano» e, in particolare, l'art. 3, comma 2;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che dispone che il titolare dell'azienda zootecnica, se non gia'...

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