DECRETO 2 luglio 2019 - Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, del minor gettito IMU derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l'anno 2019. (19A04493)

IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con IL DIRETTORE GENERALE delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per gli immobili ubicati nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dall'anno 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 1, commi 662, 663 e 664 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che ha prorogato il termine della predetta esenzione IMU dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, demandando contestualmente - ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari - alla regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto, prevedendo inizialmente la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di 13,1 milioni di euro per il primo semestre dell'anno 2015;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che la stessa esenzione IMU, prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per il secondo semestre dell'anno 2015 e stabilendo altresi' la copertura finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l'anno 2016;

Visto l'art. 14, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017, il periodo di validita' della citata esenzione IMU;

Visto l'art. 1, comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio...

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