DECRETO 2 febbraio 2021 - Modifica del decreto 22 aprile 2020, inerente al «Sistema di tracciabilita' della circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti» di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (21A00731)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che ha introdotto un sistema di tracciabilita' della circolazione, nel territorio nazionale, degli oli lubrificanti ed altri specifici prodotti, demandando, al comma 6, la statuizione delle relative modalita' di attuazione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 130, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che in particolare:

al numero 1), ha modificato il comma 6 dell'art. 7-bis del predetto testo unico n. 504 del 1995, al fine di stabilire che, con il decreto previsto dal comma 6 del medesimo art. 7-bis, possano essere determinati limiti quantitativi dei prodotti contemplati nel predetto art. 7-bis e specifiche modalita' relative al loro trasporto o confezionamento, in relazione ai quali le disposizioni inerenti al predetto sistema di tracciabilita' non trovano applicazione

al numero 2), ha modificato il comma 7 del medesimo art. 7-bis, allo scopo di prevedere la possibilita' di stabilire, attraverso il predetto decreto, limiti capacitivi dei contenitori, nei quali sono trasportate le preparazioni lubrificanti, differenti da quelli previsti dallo stesso comma 7 ai fini dell'applicazione del sistema di tracciabilita' di cui all'art. 7-bis

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 9 maggio 2020 che, in applicazione dell'art. 7-bis, comma 6, del predetto testo unico n. 504 del 1995, ha stabilito le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 7-bis

Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 ha individuato in 210 litri la capacita' massima di un contenitore al di sopra della quale l'olio lubrificante in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso e che, tenuto conto della necessita' di lasciare un adeguato margine di riempimento dello stesso allo scopo di consentire il trasporto in sicurezza dei prodotti lubrificanti in esso contenuti, tale capacita' massima deve intendersi riferita alla capacita' utile del medesimo contenitore

Ritenuto che, in...

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