DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263 - Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto l'articolo 3 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera vvvv), definisce i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici quali servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 24, comma 2, del predetto codice dei contratti pubblici, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo codice e che, fino all'entrata in vigore del citato codice, si applica l'articolo 216, comma 5;

Visto, altresi', l'articolo 24, comma 5, terzo periodo, del predetto codice dei contratti pubblici che stabilisce che con il decreto di cui al citato articolo 24, comma 2, sono individuati i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione;

Visto l'articolo 46, del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 1, individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

Visto l'articolo 48 del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 7, primo periodo, prevede il divieto per i concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

Visto l'articolo 216 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 5, stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'articolo 217 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi del codice operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, reso con nota prot. n. 134741 del 16 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 42782 del 15 novembre 2016;

Vista, altresi', la nota n. 11720 del 30 novembre 2016, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri prende atto della comunicazione effettuata;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti dei professionisti singoli o associati 1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

  1. essere abilitati all'esercizio della professione nonche' iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica...

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