DECRETO 2 agosto 2017 - Rapporti attivi e passivi della CRI, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. (17A08312)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, stabilisce che «Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2016. Il Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2016 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali, un piano di utilizzazione provvisorio del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell'Associazione»;

Visto il decreto interministeriale di natura non regolamentare del 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2014, n. 135, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro della difesa 1° giugno 2016 con cui e' stato adottato, in attuazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ai sensi dell'art. 10, comma 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21, lo Statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 gennaio 2016 concernente «Assegnazione delle risorse finanziarie all'Associazione della Croce Rossa italiana e all'Ente strumentale alla Croce Rossa per il primo semestre 2016»;

Considerato che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 dispone che «A far data dal 1°...

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