DECRETO 19 ottobre 2020 - Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. (20A05834)

IL RAGIONIERE GENERALE

DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo del citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Sistema TS)

Visto l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria

Visti i commi 679 e 680 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), i quali prevedono:

al comma 679, che la detrazione fiscale spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

al comma 680, che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonche' alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

(SSN)

Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto legge n. decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019 e 2020, tramite il Sistema TS

Visto l'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'art. 15, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, secondo le seguenti modalita':

dal 1° luglio 2019, per i soli soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro, la possibilita' di adempiere all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS

dal 1° gennaio 2021, l'obbligatorieta' per tutti i soggetti di adempiere all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2016, n. 303, attuativo del comma 5 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ed, in particolare, l'art. 6 il quale prevede che il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» di cui alla lettera m), dell'art. 1, comma 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 2015

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, concernente le modalita' tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema TS ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del comma 4 del richiamato art. 3, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con le modalita' di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020, ossia le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

Considerato, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento delle modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie di cui ai decreti attuativi dei citati commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di:

estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalita' di pagamento (per le finalita' di cui al citato art. 1, commi 679 e 680 della Legge di bilancio 2020), nonche', per le finalita' di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e per la trasmissione telematica dei corrispettivi, il tipo di documento fiscale (fattura o corrispettivo), l'aliquota ovvero la natura IVA della singola operazione

modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS

prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 132 del 9 luglio 2020 ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 luglio 2015, dopo le parole «scontrini fiscali» aggiungere le seguenti parole «, nonche' i documenti commerciali validi ai fini fiscali».

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008

    2. «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

    3. «i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS», i soggetti che inviano i dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze

    4. «opposizione», l'opposizione del cittadino alla messa a disposizione all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie per le finalita' della dichiarazione dei redditi precompilata

    5. «documento commerciale», il documento di cui al decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il quale documenta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

    6. «fattura», il documento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    7. «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i dati relativi alle operazioni di cui all'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

    8. «corrispettivi giornalieri», i dati dei corrispettivi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Art. 2

    Trasmissione dei dati delle spese sanitarie

    e veterinarie al Sistema TS

  3. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalita' di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175...

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