DECRETO 19 maggio 2016, n. 123 - Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento comunitario (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) che, agli articoli 15 e 27, rinvia a successive norme attuative per la disciplina dei metodi di trattamento dei materiali di origine animale e per la disciplina della relativa combustione;

Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, come modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, che individua, nell'allegato IV, una serie di processi di trasformazione dei materiali di origine animale, inclusi i processi di combustione dei grassi animali;

Visto l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale puo' essere classificato come sottoprodotto, piuttosto che come rifiuto, se si rispettano una serie di requisiti, tra cui l'obbligo che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia il materiale soddisfi i pertinenti requisiti in materia di prodotti e di protezione della salute e dell'ambiente, e non porti ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui le modifiche e le integrazioni dell'allegato X alla parte quinta di tale decreto sono effettuate con le modalita' previste dall'articolo 281, comma 5, alla stregua del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;

Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che negli impianti produttivi e civili di cui alla parte quinta del decreto, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta del medesimo decreto e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e definisce le relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;

Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare ai grassi animali destinati alla combustione a fini energetici;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella...

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