DECRETO 19 maggio 2016, n. 118 - Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (16G00129)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, ed ancora, in particolare, gli articoli 271, commi 2 e 5, 272, comma 1, nonche' l'allegato 1, punto III, alla parte quinta del decreto stesso;

Visto l'articolo 281, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che l'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede, per gli impianti alimentati a biogas, appositi valori limite di emissione per la voce «COT» (Carbonio Organico Totale): Considerato che, nella combustione del biogas le emissioni comprendono i composti organici che si formano con la combustione e, in misura quantitativamente maggiore, il metano incombusto presente nel biogas;

Preso atto delle comunicazioni inviate al Ministero dell'ambiente, da parte di autorita' pubbliche e soggetti privati, con le quali e' stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione «COT» si riferisca anche alla componente metanica dell'emissione ed e' stata rappresentata l'esigenza di valutare se sia opportuno riferire la voce «COT» alla sola componente non metanica dell'emissione;

Preso atto che, in relazione ai valori limite di emissione dei COT per gli impianti a biogas, si e' determinata un'eterogenea applicazione della norma sul territorio nazionale;

Considerato che, per rispettare valori limite dei COT riferiti anche alla componente metanica e' necessario installare negli impianti a biogas sistemi di abbattimento come i post-combustori, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell'impianto, e che i post-combustori comportano anche un impatto dovuto all'effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell'impianto;

Considerato che il metano ha caratteristiche intrinseche meno impattanti rispetto a quelle dei composti organici suscettibili di formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica necessita' di installare i post-combustori non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne puo' derivare;

Considerato che il tema dei valori limite di emissione dei COT negli impianti a biogas e' stato posto all'ordine del giorno del coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regioni, ed autorita' competenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 nel corso del 2013, con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interregionale, e considerati gli esiti dell'istruttoria svolta da tale gruppo di lavoro interregionale;

Considerato che, per le caratteristiche intrinseche del metano rispetto ai composti organici formatisi nella combustione, e' risultato opportuno, sotto il profilo della tutela ambientale, riferire il valore limite dei COT a tali composti, che sono piu' impattanti rispetto al metano;

Ritenuto di procedere, alla luce di tali esiti istruttori, ad una modifica dell'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, riferendo la voce «COT» alla componente non metanica dell'emissione e rendendo contemporaneamente piu' severi, in quanto associati a composti organici piu' impattanti del metano, una serie di valori limite di emissione di tali COT;

Considerato che, alla stregua dell'articolo 271, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, per gli impianti non soggetti ad autorizzazione, la normativa regionale puo' fissare, anche per gli impianti a biogas, appositi valori limite, anche piu' severi di quelli dell'allegato I;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso in data 7 maggio 2015;

Vista la nota del 26 gennaio 2016, n. 0639 con la...

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