DECRETO 19 luglio 2017 - Monitoraggio e certificazione del patto di stabilita' interno per il 2017 per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'esclusione della Regione Sardegna, della Regione Siciliana e della Regione Valle d'Aosta. (17A05509)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' per le Province autonome di Trento e di Bolzano, resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;

Visto l'art. 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, alla Regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in...

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